Litisconsorzio necessario del Fondo Pensione
Con sentenza n. 322/2020, il Giudice del Lavoro di Salerno, dott.ssa Laudati, disponeva che appariva “incontestabile che il lavoratore non possa chiedere al datore le somme corrispondenti alla contribuzione non versata, trattandosi di posizioni soggettive che appartengono ad un terzo, cioè al Fondo pensionistico” né, tanto meno, continua il Giudice, “il d. lgs. 222/2015 prevede la contitolarità tra il lavoratore ed i fondi pensionistici”.
Il contenzioso in esame scaturiva da un ricorso proposto da un lavoratore nei confronti della società ex datrice di lavoro, in forza del quale deduceva che quest’ultima non avesse provveduto a versare le quote di TFR in favore del Fondo Previdenziale a cui il dipendente aveva, nelle more del rapporto di lavoro, aderito. Pertanto, il ricorrente chiedeva al Giudice del Lavoro di condannare l’ex datore di lavoro a pagare, in proprio favore, il TFR maturato nei confronti dell’azienda e non versato, da quest’ultima, al Fondo Pensione.
Il Giudice del Lavoro riteneva tuttavia che, nel caso di specie, non sussistesse la legittimazione attiva DIRETTA del ricorrente ad agire giudizialmente per il recupero del credito relativo al Fondo Previdenziale dichiarando, viceversa, la legittimazione esclusiva in capo al fondo medesimo: pertanto, condannava la società ricorrente al pagamento del TFR maturato dal lavoratore non già direttamente in favore di quest’ultimo, bensì in favore del Fondo medesimo.
Interessante, inoltre, è la circostanza per cui, in tali ipotesi, il Fondo Pensione Integrativo debba essere sempre e necessariamente evocato in giudizio “in quanto legittimato passivo a ricevere la corresponsione dei contributi previdenziali omessi dal datore di lavoro“: invero, il versamento alla Previdenza Integrativa risulta effettuata, da parte del lavoratore, attraverso il conferimento di TFR, di guisa che appare integrato l’istituto della delegazione di pagamento (art. 1269 c.c.): in questa costruzione il debitore del fondo (il lavoratore) delegherebbe il terzo (il datore), che si obbliga verso il creditore (il fondo), ad eseguire il versamento. Il fondo, quale creditore del debitore, appare dunque titolare del diritto di credito e del relativo ius exigendi.