La Corte di Cassazione chiamata, ancora una volta, ad individuare i limiti del Giudice in ordine all’interpretazione del titolo esecutivo (Cass. Civ., III sez., ordinanza n. 18067/2020 del 31.08.2020)
Lo Studio Legale Vassallo ha ottenuto, patrocinando gli interessi di un controricorrente, il rigetto di un ricorso per Cassazione proposto dalla controparte.
Il Giudice dell’Opposizione all’Esecuzione può essere investito della delibazione in ordine alla interpretazione di un titolo esecutivo formatosi in un altro giudizio, soprattutto per delimitarne la portata: “l’interpretazione è riservata al giudice dell’opposizione e si risolve nell’apprezzamento di un fatto, come tale incensurabile in Cassazione se esente da vizi logici e giuridici”. In altre parole, “il titolo esecutivo va inteso come presupposto fattuale dell’esecuzione“.
Nel caso sottoposto al vaglio del Supremo Collegio, i Giudici di Piazza Cavour sono stati, ancora una volta, chiamati a giudicare la legittimità di una sentenza emessa dai Giudici di seconde cure, i quali avevano confermato la possibilità, per il Giudice dell’Esecuzione, di interpretare un titolo esecutivo nel senso di precisarne i limiti e la portata quale presupposto dell’esecuzione, senza tuttavia entrare nel merito della pretesa creditoria.
In particolare, i Giudici di Appello ritenevano possibile l’interpretazione del titolo esecutivo al fine di dirimere una controversia sulla qualificazione dello stesso quale obbligazione solidale o parziaria di un decreto ingiuntivo passato in giudicato.
Inoltre, i Giudice di Piazza Cavour hanno ritenuto inammissibile il ricorso in quanto l’interpretazione del titolo esecutivo si risolveva in un apprezzamento di fatto, come tale non censurabile in Cassazione se immune da vizi logici o giuridici.
Infine, la Corte Suprema di Cassazione disponeva che “in difetto di trascrizione adeguata in ricorso, del titolo azionato in relazione alla strutturazione della causa petendi a sostegno del petitum sollecitato, è impossibile, per violazione del n. 6 dell’art. 366 c.p.c., apprezzare se la sentenza gravata..abbia o meno trasmodato i limiti imposti dal giudicato“: in altre parole, ove l’oggetto del gravame di legittimità converga sulla interpretazione del titolo esecutivo, è onere del ricorrente, per il principio di autosufficienza, di trascrivere per intero il titolo esecutivo.
Di seguito l’ordinanza per intero: