Cassazione Civile, ordinanza n. 16821/2020
La Corte di Cassazione, su impulso del contribuente assistito dallo Studio Legale Vassallo, ha accolto il ricorso e cassato la decisione della Commissione Tributaria Regionale, ritenendo che l’utilizzo di quest’ultima del fatto notorio, posto a fondamento della propria decisione, travalicasse i limiti imposti dal legislatore: la violazione dell’art. 115, comma 2, c.p.c., può configurarsi solo quando il giudice ne abbia fatto positivamente uso e non anche ove non abbia ritenuto necessario avvalersene, venendo in tal caso la censura ad incidere su una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità.
Il fatto notorio, ai fini della utilizzabilità, deve avere un indice di certezza tale da risultare incontestabile e non quale conoscenza solo del singolo organo giudicante, e cioè un fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo.
Di seguito l’ordinanza.