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Ordinanza ai sensi dell’art. 186ter c.p.c. nei confronti della P.A.

Il Tribunale di Napoli, con ordinanza resa in data 12.02.2021, ha accolto l’istanza, formulata in corso di causa dallo Studio Legale Vassallo, tesa ad ottenere il pagamento immediato di importi, in danno della Pubblica Amministrazione, la quale non aveva adempiuto agli obblighi contrattuali di fornitura nei confronti di un Cliente.

In particolare, l’Azienda Ospedaliera condannata aveva proposto una opposizione meramente dilatoria tesa a paralizzare la richiesta di pagamento, quale corrispettivo di un contratto di fornitura, di una importante azienda Campana, difesa da questo Studio Legale.

L’ordinanza si palesa interessante per aver applicato l’art. 186 ter c.p.c., ritualmente richiesto da questo Studio, sulla base della giurisprudenza che ritiene “l’ordinanza di ingiunzione, ai sensi dell’art. 186 ter c.p.c., è consentita nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, anche nell’ipotesi di precedente sospensione ai sensi dell’art. 649 c.p.c. dell’originaria immediata esecutività del decreto”: Trib. Terni, sentenza 21 luglio 1999; ”E’ ammissibile la pronuncia dell’ordinanza ingiuntiva richiesta nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo” (Tribunale di Firenze, sentenza 13 giugno 2003, Mariani). L’ammissibilità delle pronunce anticipatorie di condanna risulta ammissibile atteso non incide in alcuna misura sul decreto ingiuntivo, il quale è destinato ad essere revocato integralmente o parzialmente con la sentenza che definirà il giudizio, e che l’ultra attività delle ordinanze de quibus non costituisce una sorta di passaggio in giudicato delle medesime, ma si esaurisce nella persistenza della efficacia meramente esecutiva, aggiungendosi che alla situazione di coesistenza di titoli esecutivi per la stessa ragione di credito puo’ ovviarsi nella sede naturale dell’opposizione all’esecuzione (cfr. Trib. Milano, ord. 30 giugno 1994, cit.; Trib. Pistoia, ord. 12 ottobre 1994, cit., Trib. Taranto, ord. 19 ottobre 1994, in Foro it., 1995, I, 2588. In dottrina, cfr. VALITUTTI-DE STEFANO, Il decreto ingiuntivo e la fase di opposizione, Padova, 1994, 216).

A differenza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, emessa in corso di causa, l’ordinanza di cui sopra può avere ad oggetto anche una somma inferiore rispetto a quella portata dall’ingiunzione di pagamento poi opposta, purché fondata su una prova scritta.

Ordinanza ai sensi dell’art. 186ter c.p.c. nei confronti della P.A.
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