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Responsabilità del P.A. quale Custode ai sensi dell’art. 2051 c.c.

Interessante successo dello Studio Legale Vassallo dinanzi alla Corte di Appello di Salerno in materia di risarcimento del danno da macchia d’olio su sede stradale, ciò che un tempo veniva comunemente chiamata “insidia” e/o “trabocchetto”.

Nel caso di specie, a fronte della prova fornita dal danneggiato (prova testimoniale, verbale autorità intervenute, documentazione fotografica), la P.A. nulla aveva fornito in merito alla cd. prova liberatoria: continua la Corte, “l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’ art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione e, quanto all’onere della prova, allorché il danneggiato abbia dimostrato la sussistenza del nesso causale tra la cosa ed il danno, compete al custode la prova liberatoria, ossia la dimostrazione della estraneità dell’evento alla sua sfera, ovvero il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale fra il modo di essere della cosa e il danno, ravvisato anche nel fattore di pericolo imprevedibile e inevitabile, creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità dannose prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode ( cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 26.07.21, n. 21395; Cass. Civ., Sez. III, 7.05.21, n. 12166; Cass. Civ., Sez. VI, 27.03.17, n. 7805).

La prova liberatoria, quindi, non coincide con la dimostrazione dell’assenza di colpa, ma postula l’allegazione di un elemento esterno al rapporto tra custode e res custodita, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno. Il fatto estraneo alla condotta dell’agente, idoneo ad interrompere il nesso causale, coincide con il fatto naturale, il fatto del terzo e il fatto dello stesso danneggiato.”

In particolare, la Corte d’Appello, a fronte di ampia istruttoria fornita dallo Studio Legale, ha richiamato le pronunce della Corte di Cassazione secondo cui a carico dei proprietari o concessionari delle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è configurabile la responsabilità per cosa in custodia disciplinata dall’ art. 2051 c.c. (cfr. Cass. Cv., Sez. III, 24.02.11, n. 4495) il quale disciplina una forma di responsabilità oggettiva, avente quale unico presupposto l’esistenza di un rapporto di custodia, il cui accertamento prescinde dalla dimostrazione della colpa del custode, essendo riconducibile a detto rapporto un’effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate.

Responsabilità del P.A. quale Custode ai sensi dell’art. 2051 c.c.
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