Importante principio espresso dal Tribunale di Salerno, in un procedimento che ha visto coinvolta una impresa, difesa dallo Studio Legale Vassallo, agire nei confronti di un Ente Locale per ottenere il pagamento di un’attività manutentiva extra contrattuale, commissionata di volta in volta dalla P.A.
Il Tribunale, non discostandosi dal consolidato principio secondo cui l’attività negoziale della Pubblica Amministrazione si esercita tramite la sottoscrizione di contratti che devono necessariamente rivestire la forma scritta ad substantiam, cui è condizionato il sorgere del rapporto obbligatorio tra le parti, ha rigettato la domanda principale, non essendo l’attività ulteriore, svolta dalla impresa, in alcun modo contrattualizzata in forma scritta, imposta dalla Legge.
Tuttavia, il Giudice Salernitano ha accolto la domanda subordinata, proposta dallo Studio Legale Vassallo ai sensi dell’art. 2041 c.c., di “ingiustificato arricchimento”, il quale stabilisce che “chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”.
In ragione di tale principio, il Tribunale di Salerno ha riconosciuto l’indennizzo: “si ritiene presente la locupletazione, senza giusta causa, di un soggetto a danno di un altro in quanto la ditta … eseguiva una prestazione patrimoniale apprezzabile senza ricevere alcuna prestazione dall’ente convenuto, sulla base di un rapporto inesistente, cui conseguiva un vantaggio da parte di quest’ultimo, ossia la manutenzione dei corpi illuminati, senza la sopportazione di alcun impegno economico. È innegabile che il Comune abbia ricevuto un’utilità”.