Importante pronuncia, ottenuta dallo Studio, nella difesa di un’azienda nei confronti di un fornitore di energia elettrica. In particolare, il Tribunale di Salerno ha accolto l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dallo Studio e, per l’effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Inoltre, a differenza di quanto sostenuto da controparte che chiedeva una compensazione integrale delle spese di lite, il Tribunale di Salerno riteneva che, il caso di specie “esula dall’ambito di applicazione dell’art. 38, comma 2, c.p.c., che prevede che, a fronte dell’adesione all’eccezione, il giudice deve provvedere con ordinanza e non può provvedere sulle spese. Infatti, la norma succitata, secondo quanto da essa precisato, viene in rilievo “fuori dei casi previsti dall’art. 28 c.p.c.”, tra i quali rientra invece l’incompetenza ravvisabile nel caso di specie“. Né, continua il Tribunale, l’adesione di controparte alla sollevata eccezione di incompetenza per territorio “impedisce di esprimere un giudizio di soccombenza nei confronti della prima, con riguardo al profilo della incompetenza, poiché la predetta scelta processuale pare essere stata dettata dall’intento di evitare tale condanna, sul presupposto erroneo che potesse trovare applicazione l’art. 38, comma 2, c.p.c. ovvero di contenerne l’entità. Peraltro, non può sottacersi che l’errore da essa compiuto nel radicare il procedimento monitorio presso questo Tribunale è anche ingiustificabile se si considera che era stata lei a predisporre le condizioni generali di contatto e, pertanto, doveva essere perfettamente a conoscenza della clausola attributiva della competenza territoriale in esso contenuta“.