Importante principio espresso dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, nella persona del Giudice, dott. Chianura.
Lo Studio Legale Vassallo impugnava n. 2 avvisi di accertamento TARI/TARES/TASI, emessi nei confronti del contribuente per il medesimo immobile, anche in ordine all’applicazione delle sanzioni, chiedendo l’applicazione del cd. cumulo giuridico anziché quello materiale (secondo cui l’importo complessivo delle sanzioni irrogate è la semplice somma matematica delle sanzioni previste per ogni violazione).
Il Giudice Tributario accoglieva parzialmente l’opposizione, rilevando che “questo Giudice ritiene corretta l’applicazione della disciplina del “cumulo giuridico”. Si osserva, difatti, che per costante orientamento giurisprudenziale, “in tema di ICI (quindi di tributi locali come la TARI) in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell’imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, debba essere applicato il regime della continuazione attenuata di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, che consente di irrogare un’unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo” (Cass. sent. n. 11432 dell’8/4/2022). In luogo dell’applicazione del cumulo materiale, nel caso di specie si ritiene debba essere applicato il cumulo giuridico, con conseguente riliquidazione delle sanzioni irrogate”.