Un’altra vittoria dello Studio sull’Agenzia delle Entrate – Riscossione: questa volta, oggetto dell’impugnativa, era una cartella di pagamento emessa e notificata per il presunto mancato pagamento di contravvenzioni al Codice della Strada, risalenti addirittura all’anno 2013.
L’Ufficio del Giudice di Pace di Montecorvino Rovella ha accolto tutte le eccezioni sollevate da questo Studio Legale, inerenti sia alla prescrizione dei presunti crediti, di carattere quinquennale ai sensi della l. 689/1981, che ai vizi propri di formazioni del ruolo (assenza di sottoscrizione di un Dirigente all’uopo abilitato, mancata prova di aver notificato i verbali presupposto, violazione art. 27 l. 689/1981).
Un’altra occasione per invitare i lettori a verificare, prima di procedere al pagamento spontaneo di una cartelle di pagamento e/o di qualsivoglia ulteriore atto impositivo, a rivolgersi ad un Professionista al fine di valutare le possibilità di procedere ad una proficua contestazione, atteso che la P.A. deve fornire contezza, nel merito, della propria pretesa creditoria e, in ogni caso, provare di aver correttamente eseguito l’iter procedurale prescritto dalla legge.