Con una più che interessante sentenza, il Giudice del Lavoro di Salerno, accogliendo l’opposizione ad intimazione per il presunto mancato pagamento di Contributi INPS, proposta dallo scrivente Studio Legale, ha statuito che, secondo il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte
con la sentenza 24 maggio 2011, n. 17076: a) “Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1 – che prevede che la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS, mentre restano esclusi dall’applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale
di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26“
Alla luce di detto intervento normativo l’Inps può, pertanto, pretendere la doppia iscrizione (commercianti e gestione separata) per i soci di società commerciale che siano amministratori di quella o altra società, purchè ricorrano i requisiti per la doppia iscrizione previsti dall’art. 1, comma 203, della L. n. 662 del 1996 ai sensi del quale “l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. n. 613 del 1966, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a. siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia;
b. abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti
gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
c. partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di
abitualità e prevalenza;
d. siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Secondo il Giudice del Lavoro Salernitano, era onere dell’Istituto opposto dedurre (in modo specifico e dettagliato) e provare l’effettiva partecipazione dell’opponente alla gestione della società con carattere di abitualità e prevalenza, presupposti indefettibili dell’obbligo di iscrizione gestione autonoma dei commercianti.
Ecco il testo della sentenza