Importante successo, dinanzi al Tribunale di Salerno, dello Studio Legale Vassallo, in un procedimento di opposizione avverso un decreto ingiuntivo richiesto da una società cessionaria di un credito vantato nei confronti del nostro Assistito.
Il Giudice, dott. Ricciardi, accogliendo le eccezioni sollevate da questo Studio, ha accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo che “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n.
385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (cfr.
Cass. Civile, Sez. III, 06/02/2024, n. 3405); che non è infatti sufficiente la produzione dell’avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l’unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell’avvenuta cessione
(Cass., 20/07/2023, n. 21821)”.
Di seguito la sentenza