Importante Successo per lo Studio Legale Vassallo presso il Tribunale di Salerno.
Lo Studio, invero, promuoveva un’opposizione ad un atto di precetto, intimato dalla Deutsche Bank, per il recupero di rate insolute relative a due contratti di mutuo, per un importo pari ad oltre € 105.000,00.
L’opposizione veniva essenzialmente fondata sulla eccezione di indeterminatezza del credito vantato ed indicato dalla Banca, la quale ometteva di indicare quali fossero le rate scadute e le modalità di calcolo degli interessi.
L’ausiliare contabile del Giudice, nel proprio elaborato peritale, forniva piena contezza alle eccezioni dello Studio e il Tribunale ne prendeva atto, così concludendo:
“Ciò posto, nel caso di specie, può ritenersi che spettasse al creditore opposto fornire prova del credito portato in precetto, rendendo esaurienti le indicazioni e i chiarimenti in merito al quantum calcolato nei riguardi degli opponenti; ciò, in applicazione sia del principio generale, secondo cui l’onere di dimostrare i fatti costitutivi di un diritto grava sul soggetto che lo fa valere in giudizio, sia del principio di vicinanza/inerenza della prova. Ed infatti, è l’Istituto bancario ad avere interesse alla soddisfazione del diritto di credito vantato ed azionato esecutivamente mediante l’atto di precetto notificato agli attori per cui avrebbe dovuto fornire puntualmente documentazione esauriente al fine di provare l’esistenza delle ragioni di credito e la legittimità dell’ammontare richiesto con l’intimazione, procedendo ad allegare i titoli esecutivi sottesi al precetto e documentare l’ammontare delle somme quantificate a titolo di interessi, in conformità alla disciplina antiusura. Ciò in ragione del criterio ermeneutico di cd vicinanza della prova, che può trovare applicazione nella fattispecie in esame, considerato che la spiegata opposizione attiene a materia bancaria, per la quale si può presumibilmente attendere che l’Istituto di credito, ricoprendo veste di professionista nella regolazione del rapporto di credito, sia tenuto ad osservare una maggiore diligenza nell’assolvimento dell’onere probatorio processuale e disponga con maggiore agevolezza di quei fatti di cui ha conoscenza diretta e che gli sono più prossimi, pertanto da esso più facilmente suffragabili (cfr. Cass 12910/2022)“.
Continua il Giudice Salernitano: “Infatti, per quanto attiene alla sorte capitale, non è dato sapere -come osservato anche dal professionista- né il numero delle rate impagate né il momento a partire dal quale i mutuatari si sarebbero resi insolventi, tant’è che non è stato possibile stabilire quale fosse il piano di ammortamento effettivamente praticato dalla banca in ordine ai mutui fondiari, risultando insufficienti le indicazioni estratte dall’esame dei documenti prodotti dalla Banca..il precetto de quo non individua con analiticità e precisione né il credito residuo, né le rate insolute né il tasso degli interessi corrispettivi e degli interessi di mora applicati o applicabili a carico dei mutuatari, non può che dichiararsene la nullità per indeterminatezza e genericità delle somme da esso portate“