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Sulla Compensazione delle Spese di Lite

Interessante sentenza emessa dal Tribunale di Salerno in merito alla compensazione parziale delle spese di lite, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.

In particolare, il Tribunale, accogliendo l’appello proposto dallo scrivente Studio Legale, ha ritenute che, nel procedimento di primo grado, “sussistessero le ragioni giustificative per una compensazione delle spese, visto che il provvedimento di sgravio è successivo alla data di proposizione del ricorso introduttivo e che, in caso di cessata materia del contendere per revoca del provvedimento impugnato nell’esercizio del potere di autotutela, sussista la virtuale soccombenza dell’ufficio tributario. Nella specie lo sgravio ha riguardato solo parte della somma ingiunta sicché figura l’ipotesi di soccombenza reciproca. L’appello, dunque, va accolto e il capo di statuizione sulle spese riformato“.

Invero, il Giudice di prime cure condannava la parte appellante alla refusione delle spese di lite nonostante, dopo la notifica dell’atto introduttivo di lite, la parte appellata/convenuta effettuasse uno sgravio parziale della pretesa creditoria, introducendo di tal guisa una ipotesi di “soccombenza virtuale” quanto meno sul punto.

Di seguito la sentenza

Sulla Compensazione delle Spese di Lite
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