Importante affermazione dello Studio dinanzi al Tribunale di Salerno: in particolare, il Giudicante, accogliendo le domande avanzate dallo Studio in nome e per conto di una società in nome collettivo, rappresentata in giudizio dai soci stante la revoca dell’amministratore, rilevava che: “risultano applicabili, nella fattispecie in esame ed a seguito
della revoca giudiziale dell’amministratore, le disposizioni previste dalla legge per le
società di persone (prive di un amministratore) e contenute negli artt. 2257 c.c. e 2266
c.c., a norma delle quali: “salva diversa pattuizione, l’amministrazione della società
spetta a ciascun socio disgiuntamente dagli altri” (art. 2257 c.c.), e, “in mancanza
di diversa disposizione, la rappresentanza” sostanziale e processuale, dell’ente “spetta a
ciascun socio” (art. 2266 c.c.)(cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9558 del 01/10/1997). Quindi,
la società in nome collettivo acquista diritti ed assume obbligazioni nei confronti
dei terzi per mezzo dei soci che, nell’ambito del mandato – rapporto che si instaura
tra il socio amministratore e la società di persone (artt. 2293 e 2260 cod. civ.), ne
hanno la rappresentanza”. Pertanto, venivano rigettate le eccezioni sollevate dalla controparte, secondo cui la società di persone non potesse essere rappresentata, nel caso di specie, dai soci.
Sulla Legittimazione Attiva dei soci di s.n.c.