Importante successo dello Studio Legale Vassallo, in materia diritto di reali: gli attori, Clienti dello Studio, avevano chiesto di accertare che il vano sottotetto – da loro posseduto – costituisse pertinenza esclusiva dell’immobile di loro proprietà.
Secondo l’orientamento del Tribunale, in base ad un condivisibile indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, “la destinazione in modo durevole di una cosa a servizio od ornamento di un’altra non necessita di alcuna forma solenne, neppure nel caso di immobili, mentre l’automatica estensione alla cosa pertinenziale degli atti e dei rapporti che hanno per oggetto la cosa principale, può esser esclusa soltanto mediante la manifestazione espressa di una volontà contraria, negoziale, non desumibile aliunde” (Cass. Civ. II Sez. sentenza n. 6230/2000).
Alla luce dei principi innanzi richiamati, il Tribunale ha constatato che l’atto di compravendita intercorso tra i Clienti dello Studio ed il dante causa non recasse in sé indicazioni univoche in merito alla volontà di quest’ultimo di escludere il vano sottotetto dal novero delle pertinenze che, sulla base di ulteriori espresse previsioni del medesimo contratto (si veda, ad esempio, l’art. III del contratto in data 2.2.2007), dovevano intendersi senz’altro ricomprese nell’oggetto del negozio.