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Sulla Risoluzione del Contratto di Locazione ad uso diverso dall’Abitativo

Importante Successo dello Studio Legale, dinanzi al Tribunale di Salerno, in un contenzioso in cui si è agito per ottenere la risoluzione di un contratto di locazione ad uso commerciale per morosità, in ragione della clausola risolutiva espressa ivi convenuta e stipulata, che rendeva superflua ogni valutazione circa la sussistenza dei cd. gravi motivi, di cui agli artt. 1454 e ss. c.c.

Nel caso di specie il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 836/2025 pubbl. il 24/02/2025, ha ritenuto che: “in punto di diritto deve evidenziarsi che, ai sensi dell’art. 1456 c.c i contraenti possono prevedere espressamente la risoluzione del contratto nel caso di
inadempimento di una determinata obbligazione; siffatta risoluzione opera di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra la volontà di avvalersene. L’operatività della riportata clausola risolutiva espressa è stata, pertanto, legittimamente invocata, in via principale, dal ricorrente con l’atto introduttivo del giudizio, atteso che al momento dell’intimazione erano impagate due mensilità per un importo di ben 13.000,00 oltre che la mancata stipula della polizza fideiussoria. Infine il conduttore, pur non contestando la morosità, deduce che trattasi di un non grave inadempimento. Per le locazioni ad uso non abitativo, il pagamento della morosità dopo la notifica dell’intimazione non costituisce sanatoria, operando il principio generale previsto dal terzo comma dell’art. 1453 c.c., il quale esclude che il debitore possa adempiere la propria obbligazione successivamente all’introduzione della domanda di risoluzione contrattuale. Pertanto, la purgazione della mora successivamente all’introduzione della domanda di risoluzione contenuta nell’intimazione di sfratto non è ostativa all’accertamento della gravità del pregresso inadempimento della parte intimata nell’ambito del giudizio ordinario che a tal fine prosegua dopo il pagamento dei canoni scaduti (Trib. Roma 22888/2019).

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