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Sull’Esclusione dal periodo di Comporto dei giorni fruiti come congedo straordinario e ricovero Ospedaliero

Importante successo raggiunto dallo Studio Legale dinanzi al Giudice del Lavoro di Napoli: lo Studio ha patrocinato gli interessi di una lavoratrice nei confronti del proprio datore di lavoro, il quale aveva inopinatamente conteggiato e qualificato le assenze della stessa come malattia sic et simpliciter, tali da superare il periodo di comporto e, quindi, legittimare il licenziamento della dipendente.

A sostegno del ricorso, lo Studio Legale deduceva che le assenze avrebbero dovuto essere correttamente qualificate come malattia da ricovero ospedaliero, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 3 bis, D. L. 221/2021 convertito dalla legge n.11/2022 e non già come malattia ordinaria, trattandosi di soggetto fragile in quanto immunodepressa e non potendo rendere la prestazione sul luogo di lavoro né , per le mansioni svolte potendo prestarla in smart working .
Il Giudice napoletano, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, nella sentenza n. 2143/2025 pubbl. il 19/03/2025
RG n. 13942/2022, ha ritenuto nel caso di specie applicabile l’art. 26 d.l. 18/2020, rubricato “Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato” che ha disposto che “1.Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto“, riconoscendo e accogliendo integralmente le pretese avanzate dalla lavoratrice.

Qui la sentenza

Sull’Esclusione dal periodo di Comporto dei giorni fruiti come congedo straordinario e ricovero Ospedaliero
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