Sulla Produzione dei Decreti Ministeriali relativi al cd. Tasso Soglia
Con sentenza emessa dalla Cassazione Civile (cfr. sez. III, 30 gennaio 2019, n. 2543 – Pres. Vivaldi, Rel. Gorgoni), è stato ribadito l’orientamento per cui, ai fini della prova del superamento del cd. tasso di usura, incombe all’attore il deposito in giudizio dei decreti ministeriali che stabiliscono le soglie cd. usurarie, cioè i limiti entro cui il tasso d’interesse fissato dalla Banca (e, in generale, il TAEG effettivo) deve rientrare ai fini di legittimità.
In particolare,il Giudice delle Leggi ha stabilito testualmente che “l’orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte, già nel 2009 (Cass., Sez. un., 29/04/2009, n. 9441), e più volte ribadito, secondo cui “la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali… rende ad essi inapplicabile il principio “iura novit curia” di cui all’art. 113 c.p.c., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell’art. 1 preleggi (che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto)”.
Invero, il principio “iura novit curia” – che, si rammenta, incombe alle parti di provare i fatti costitutivi delle proprie pretese ma non la legge che, come tale, deve essere “conosciuta dal Giudice – esclude sia le regole della morale o del costume, sia i precetti aventi carattere giuridico ma non normativo (come gli atti di autonomia privata o gli atti amministrativi) estranei alla previsione del menzionato art. 1 preleggi, sia quelli aventi forza normativa puramente interna, come gli statuti degli enti e i regolamenti interni.
Inoltre, continua la Corte di Cassazione, introducendo un altro principio fondamentale, “né la mancata produzione della copia dei decreti ministeriali può essere superata con la produzione in giudizio di equipollenti, quali i comunicati stampa della Banca d’Italia“.
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